NORMATIVA SUI DEFIBRILLATORI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 gennaio 2016
Decreto «Balduzzi» 24 aprile 2013
«Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita»
Art. 5
Chi è soggetto all’obbligo?
La responsabilità è in capo alla società sportiva:
Hanno l’onere le associazioni e società sportive dilettantistiche (di cui all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289) e quelle sportive professionistiche.
Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (quali bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili).
La società può associarsi con altra società se ambedue operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti sportivi per definire le responsabilità sull’utilizzo ed il funzionamento del DAE.
Quali sono gli obblighi?
Dotazione dei defibrillatori semiautomatici
Manutenzione
Il defibrillatore deve essere di facile accesso, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante
Deve essere identificato un referente incaricato di verificare regolarmente l’operatività del DAE
Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118 per rispettare i principi della c.d. «Catena della Sopravvivenza»
Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire (gare e allenamenti)
Il retraining dovrà essere effettuato ogni due anni
L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario
I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni